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All´atto di opposizione al decreto penale di condanna non trova applicazione la disciplina generale delle impugnazioni, nella specie l´art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p., in quanto rimedio impugnatorio speciale volto all´attivazione del contraddittorio in relazione al quale vige il principio del favor oppositionis

Argomento: Impugnazioni
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. V, 1 febbraio 2024, n. 4613)

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

“[…] 2. Va premesso che l’interpretazione offerta dal provvedimento impugnato è nel senso che sussisterebbe un rinvio implicito all’art. 581, in aggiunta a quello esplicito all’art. 582 operato dall’art. 461, comma 1, cod. proc. pen., in una sorta di estensione analogica del regime delle impugnazioni, fondato sulla sostanziale equiparazione fra imputazione e opposizione a decreto penale di condanna. 2.1. A ben vedere il senso dell’esplicito rinvio all’art. 582 cod. proc. pen. riguarda, appunto, le forme di presentazione dell’impugnazione in modalità telematica […]. Ne consegue, […], la non operatività nel caso in esame del rinvio all’art. 582 cod. proc. pen., non essendo ancora in vigore alla data dell’opposizione l’obbligo del deposito telematico e conseguentemente, […], la vigenza di tutta la disciplina correlata, risultando non operativo neanche il rinvio implicito all’art. 581 cod. proc. pen. […]. 3.1. Questa Corte non condivide l’impostazione del provvedimento impugnato, che fonda l’applicazione diretta dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, anche all’opposizione al decreto penale di condanna, in forza della equiparazione tout court ad un atto di impugnazione. Non vi è dubbio che esiste un condivisibile orientamento giurisprudenziale che ha esteso all’opposizione alcune disposizioni proprie dell’impugnazione. Infatti, ora si è ritenuto, per la presentazione dell’opposizione, adottabili tutte le forme previste dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., tra cui la presentazione per mezzo di incaricato e, quindi, anche per il tramite del servizio postale, con la conseguenza che in tal caso il riferimento temporale, per valutare la tempestività dell’opposizione, è dato dalla data di rinvio e non da quella di ricezione dell’atto […]. Ora si è estesa la disciplina della rinuncia, affermando che l’opposizione a decreto penale ha natura di impugnazione e, pertanto, la rinuncia deve manifestarsi con atto redatto nelle forme e nei termini di cui all’art. 589 cod. pen. e non tramite altri atti, né tantomeno possono ritenersi equipollenti comportamenti come il pagamento della pena pecuniaria, alla quale l’opponente sia stato condannato […]. Ma che non si tratti di una equiparazione tout court fra i due mezzi [continua ..]

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